26/08/2014 - 26 AGOSTO 2014: CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO CON L'ART. 27 BIS PER "RISTORARE I SOGGETTI DANNEGGIATI DA TRASFUSIONE CON SANGUE INFETTO..........."
Il 6 Agosto scorso è stato approvato e convertito in legge dalla Camera dei Deputati il decreto-legge n. 90 del 2014 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" in cui è stato aggiunto l'Art. 27 Bis - "Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie".
Con il Comma 1 di tale articolo si sancisce testualmente che "Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un’unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria.
Il riconoscimento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilità dell’istanza. La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell’infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l’ordine del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.
Con il Comma 2 si stabilisce testualmente che "Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla formale rinuncia all’azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva".
Di fatto con il Comma 1 anche coloro che hanno ricevuto un parziale rigetto per le transazioni per decorrenza della prescrizione può aderire a tale norma, ricevendo entro il 31 dicembre 2017, in ordine di gravità e reddito, la somma di 100.000 euro in una unica soluzione, purchè, come recita il Comma 2, vi sia la formale rinuncia all'azione risarcitoria nazionale e eventualmente avviata alla Corte di Giustizia Europea, oltrechè la rinuncia alla ipotetica transazione.
Come ben si nota, la sensazione è che lo Stato abbia voluto legiferare una sorta di maxi "sanatoria" per la ormai famigerata vicenda del risarcimento del danno biologico, forse preoccupato degli esiti della azioni rivolte alla Corte di Giustizia Europea.
Purtuttavia occorre dire che tale norma può considerarsi anche, seppur modestissima, una "ciambella" di salvataggio per tutti coloro i quali ad oggi risultano tagliati fuori da qualsivoglia possibilità di godere di un giusto risarcimento, a causa soprattutto del "pastrocchio all'italiana" della prescrizione.
Ciò che si può consigliare a tutti è di raccordarsi con i propri legali che hanno condotto le azioni risarcitorie e con loro stabilire soggettivamente un percorso.
Le decisioni finali spettano comunque a ciascuno in modo del tutto personale e che alla fine non abbia a lasciare rimpianti di alcun genere.
Leggi l'Art. 27 Bis "EQUA RIPARAZIONE"
Leggi il Regolamento del Decreto del 28 aprile 2009 n. 132